Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni
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La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
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giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
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Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.
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altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri
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Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.
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E` espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
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Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
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Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'Istituto di emissione.
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell'articolo 99.
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In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti
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° gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale; 3° le spese per il
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Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'articolo 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.
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Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
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L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne
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Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
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Con le espressioni « otto giorni » o « quindici giorni » s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
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Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della
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Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
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La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del
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Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
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Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole « non all'ordine » o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e
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i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico
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Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le
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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente
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Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario alligate
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Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la
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Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale
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Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (articoli 35 a 37); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo
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Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da
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In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare
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, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 52.
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La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o
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Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha
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Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti
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indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.
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pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorchè il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola « senza spese ».
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giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.
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feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma
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bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il
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a termine dell'articolo 44; 4° l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe
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rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923